ARERA ha invertito le priorità organizzative percepite, e quindi gli investimenti, nel settore della raccolta differenziata, mettendo apparentemente la TariP in secondo piano; in realtà, ha potenziato di molto le motivazioni pratiche per applicarla.
ARERA ha imposto, infatti, alcuni adempimenti che, con la TARIP non obbligatoria, dissuadevano gli Enti Gestori ed i Comuni non attrezzati, organizzativamente e/o mentalmente, ad affrontare il passaggio da TARI a TARIP.
Con la sua opera di regolamentazione, ha quindi creato le condizioni ideali affinché lo schema delle 4 Fasi per applicare la TARIP (fig.1) diventi obbligatorio almeno per le 3 prime Fasi, lasciando alle Amministrazioni decidere se passare a Tariffa subito o in un secondo momento, avendo comunque dovuto ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo alla stesura del PEF.
Pur essendo il Paese dei rinvii e dei posticipi, la strada è stata tracciata e i precedenti nell’ambito Energia (Elettrica e GAS) e Idrico non lasciano spazio a ripensamenti. Ricordiamo che il DM TARIP 20.04.2017 non rende obbligatoria l’applicazione della TARIP ma dà indicazioni precise sui metodi per misurare/quantificare i rifiuti raccolti, nel caso l’amministrazione locale (Comune
o Regione) decida di applicare la Tariffa. Pensare di non attrezzarsi per rispondere ad ARERA in quanto la TARIP non è obbligatoria, tentando di rimandare o evitare di organizzarsi per misurare e tracciare il Servizio, rappresenta il classico tentativo di nascondersi dietro una foglia di fico. Più si aspetta a monitorare il Servizio, più difficile ed oneroso sarà adeguarsi. Cominciare gradualmente e col piede giusto è sicuramente meglio che attendere di essere travolti dallo “tsunami ARERA”.
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Attualità pubblicata sulla Rivista GSA Igiene Urbana (n.1 – gennaio-marzo 2023)